E' sanabile, mediante attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, l'offerta tecnica dell'operatore economico non sottoscritta per esteso nell'ultima pagina della stessa [ma siglata su ogni pagina dell'offerta] in quanto la sua eventuale carenza - ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza) – deve ritenersi sanabile mediante ricorso all’istituto del soccorso istruttorio.
Tale avviso è stato confermato dalla stessa Autorità in diverse pronunce (Parere n.24 del 5 agosto 2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015), nelle quali è stato, altresì, evidenziato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara» (Cons. Stato sez. V 3 maggio 2016 n. 1687).
Le considerazioni che precedono, consentono di confermare, anche nell’assetto normativo attualmente in vigore, recato dal d.lgs. 50/2016 e s.m., che in applicazione del principio del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice - ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente, che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza - è sanabile l’elemento della sottoscrizione dell’offerta stessa (Delibera n. 432 del 27 aprile 2017).
Vedasi testo integrale della DELIBERA N. 1298 del 12 dicembre 2017