Le attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.
Gli operatori economici a cui possono essere affidati i servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dell'art. 46 del Codice, sono:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti
singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le
società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura [omississ];
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone [omississ];
c) società di ingegneria: le società di capitali [omississ];
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato
nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.